Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolare della Corte d’assise e della Corte d’appello.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti. Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise e l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise e d’appello.
Gli elenchi dei Giudici Popolari posono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise.